La responsabilità della scuola nei confronti degli
alunni minorenni non finisce allo scadere dell’orario scolastico.
Su questo tema, la Corte di cassazione ha chiarito
che il dovere della scuola di sorvegliare i ragazzi dura fino a che questi
non vengano affidati ai genitori o a persone da questi incaricate. In caso di
danni, provocati o subìti da alunni minorenni lasciati uscire da soli dai
cancelli dell’istituto, la responsabilità ricade sull’insegnante che ha tenuto
lezione all’ultima ora, che avrebbe dovuto controllarli fino all’arrivo di un
adulto.
La Corte di cassazione si è occupata del caso
concreto di un ragazzino di prima media investito da un autobus che
l’alunno stava rincorrendo appena uscito dai cancelli della scuola. I giudici
hanno ritenuto responsabili dei danni più soggetti: il conducente del bus, il
Comune (la fermata dello scuolabus non era chiaramente indicata da cartelli e
segnaletica) e anche l’insegnante che aveva tenuto la lezione dell’ultima ora,
che avrebbe dovuto controllare, davanti ai cancelli della scuola, che i ragazzi
salissero in sicurezza sul pullmino. La Cassazione ha individuato anche la
responsabilità della preside, che avrebbe dovuto verificare la presenza
dell’insegnante all’uscita della scuola e che avrebbe dovuto da tempo chiedere
al Comune di provvedere a realizzare una vera e propria fermata dello
scuolabus.
Ricordiamo anche che, secondo la legge, agli
insegnanti statali non può essere chiesto alcun risarcimento diretto per quella
che si definisce “omissione di vigilanza”. Se la negligenza nel controllo
dell’alunno da parte della maestra è accertata (il dovere di vigilanza va
commisurato all’età dello scolaro e al suo grado di maturità), tocca al
ministero dell’Istruzione risarcire il danno subìto dal ragazzo durante le ore
scolastiche. Poi, eventualmente, il ministero stesso si rifarà sull’insegnante
che ha agito con colpa grave o dolo, chiedendole la restituzione di quanto
versato per il risarcimento dei danni.
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