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martedì 25 aprile 2017

STRISCE BLU

In tema di parcheggio nelle strisce blu, gli organi d'informazione hanno dato ampio risalto a una sentenza della Cassazione, con specifico riferimento alla sosta a pagamento e a tempo. Nella fattispecie, il ricorrente (contravvenzionato dalla Polizia Municipale per aver pagato il ticket per la sosta della propria auto nelle strisce blu, ma solo per l'ora precedente a quella dell'accertamento) sosteneva che chi paga il ticket, ma non integra il versamento per le ore successive, non incorrerebbe in alcuna violazione del Codice della Strada, bensì solo in una violazione dell'obbligazione contrattuale, sorta nel momento in cui si acquista il ticket, regolata dal Codice Civile.
 

Ciò riveste una certa importanza in quanto si sfata quella credenza secondo cui se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non sono applicabili le sanzioni, ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute. In parole povere, la multa è legittima se il ticket per il parcheggio a pagamento non è stato acquistato o esposto sulla vettura, ma anche se è presente, ma avete sforato l’orario prestabilito.
La Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile (sentenza n. 15258/2016) ha disatteso le argomentazioni svolte dal ricorrente ed ha affermato il principio secondo cui, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata.
 
 
La decisione muove dalla formulazione dell'art.157, comma 6, del Codice della Strada. Tale norma, invero, non contempla la sola fattispecie in cui, nelle zone in cui la sosta è permessa a tempo limitato è fatto obbligo di segnalare, in modo chiaro e visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio, ma si compone anche di un secondo periodo, che stabilisce: "ove esiste un dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione".
La disposizione in oggetto prevede, dunque, sottoponendo la loro violazione alla medesima sanzione (art.157, comma 8 del Codice della Strada) due distinti obblighi:
  1. quello di porre in sosta l'autoveicolo segnalando l'orario di inizio della sosta, ove essa è prescritta per un tempo limitato;
  2. quella di attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto.
Con dispositivo di controllo s'intende anche i casi di parcheggio a pagamento mediante acquisto di apposito ticket o scheda.
 

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